CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE PRETESE AZIONATE
dott.ssa L. Guzzo (Pres. e rel.);
dott.ssa L. Tosi;
dott. L. Boccuni.
Sent. 15.1.2020 n. 66/2020
NEL CASO IN CUI
ottenuto ante causam sequestro giudiziario di quote oggetto di doppia cessione, parte attrice introduca la causa di merito concludendo per la declaratoria di simulazione assoluta o, in subordine, per la revoca della prima cessione e, inoltre, per la declaratoria di opponibilita’ della predetta simulazione al sub acquirente; quest’ultimo costituitosi, eccepisca l’intervenuta decadenza, inefficacia o revoca del menzionato sequestro, rilevando che le conclusioni attoree non si estendono alla simulazione o alla revoca della seconda cessione,
IL GIUDICE
alla luce del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui l’individuazione della domanda va effettuata non sulla scorta delle sole conclusioni ma sulla base dell’esame dell’intero atto processuale, esteso anche alla parte espositiva, e avuto riguardo al contenuto sostanziale delle pretese azionate,
HA RITENUTO
di rigettare la declaratoria di decadenza, inefficacia, revoca del sequestro concesso.
(a cura di Annalisa Dal Bo)
Massime ulteriori:
INDIZI GRAVI, UNIVOCI E CONCORDANTI DI SIMULAZIONE DI ATTO DI CESSIONE QUOTE. INEFFICACIA NEI CONFRONTI DEL SUB ACQUIRENTECRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE PRETESE AZIONATE
Inserito il 15.04.2022
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