Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 15 ottobre 2024, n. 3603/2024
Non rientra nella fattispecie legale dell’abuso di maggioranza e non è pertanto annullabile ex art. 2377 c.c. la deliberazione dell’assemblea di una società per azioni di revoca di uno degli amministratori, in quanto l’elemento fondante della fattispecie è l’intento del socio di maggioranza di ledere il socio di minoranza e non già quello di ledere l’amministratore.
Non costituisce causa di annullamento di una delibera assembleare il mero ritardato nella comunicazione del verbale.
Gli amministratori di società per azioni possono essere sempre revocati, salvo il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la revoca non sia sorretta da giusta causa. Non costituisce giusta causa di revoca il venire meno del rapporto fiduciario con l’amministratore determinato esclusivamente da considerazioni soggettive dei soci, essendo al contrario necessario che il venire meno del rapporto fiduciario sia determinato da circostanze o fatti idonei a influire negativamente sulla prosecuzione del rapporto e tali da elidere l’affidamento inizialmente riposto sulle attitudini e capacità dell’amministratore.
A cura di Luca Vedovato