Osservatorio Veneto del Diritto d'Impresa

Centro Studi "Giulio Partesotti"

Impugnazione di delibera assembleare – Legittimazione attiva

Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 12/06/2024 n. 1974/2024

Con la perdita dello status di socio (per morte del socio) sono venute meno le condizioni dell’azione di impugnazione della delibera per sopravvenuta carenza di legittimazione ad agire dell’attore, posto che le condizioni dell’azione devono non solo sussistere al momento della proposizione della domanda giudiziale, ma devono altresì persistere sino al momento della relativa decisione.

Chiunque vi abbia interesse può agire per far valere l’impugnativa del bilancio per violazione dei principi di verità e chiarezza ex art. 2423 cc proponendo il relativo giudizio ex art. 2379 cc, ossia non soltanto i soci ma anche i terzi aventi interesse. Rientrano, infatti, nel novero delle delibere nulle, in quanto aventi oggetto illecito ex art. 2379 cc, le delibere con cui risulta approvato un bilancio non conforme ai principi di cui all’art. 2423 cc ovvero in violazione di tutte le altre norme dettate in materia di bilancio.

I singoli soci di srl possono volontariamente costituirsi nel giudizio di impugnazione di delibera assembleare, a mezzo di intervento che, dal lato attivo, va qualificato come adesivo autonomo (con la facoltà di coltivare il procedimento nei vari gradi di lite, anche in presenza di rinunzia o acquiescenza alla sentenza da parte dell’originario attore), ove essi siano dotati di autonoma legittimazione ad impugnare la delibera, non essendosi verificata nei loro confronti alcuna decadenza.

A cura di Stefania Traniello Gradassi

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