Osservatorio Veneto del Diritto d'Impresa

Centro Studi "Giulio Partesotti"

Diritto alla percezione agli utili nelle società di persone e modalità di adozione della relativa delibera. Legittimazione all’azione di annullamento della delibera assembleare.

Tribunale di Venezia, 19 gennaio 2024, n. 12503/2023 R.G.

Nelle società di persone il diritto alla percezione degli utili sorge, ai sensi dell’art. 2262 c.c., con l’approvazione del rendiconto, a differenza di quanto avviene nelle società di capitali, laddove la distribuzione degli utili presuppone una espressa decisione dei soci. Nelle società di persone tale diritto agli utili può essere però limitato solo da una manifestazione di volontà dei soci che richiede il consenso unanime o da apposita previsione dell’atto costitutivo che limiti il suddetto diritto soggettivo del socio.

La mancata previsione normativa dell’organo assembleare nelle società di persone non comporta che sia preclusa ai soci la possibilità di riunirsi in assemblea per deliberare all’unanimità o a maggioranza nelle materie in cui gli stessi debbano esprimere il proprio consenso (Cass. civ. 07/06/2002, n. 8276). Il rimedio offerto dall’ordinamento per l’impugnazione della suddetta delibera è, secondo l’orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione più recente (Cass. civ. 28/01/2015, n. 1624), seguito dal Tribunale, quello di applicare in via analogica gli artt. 2377 e ss. c.c. e non invece i principi generali dei negozi plurisoggettivi, valorizzando in tal modo il sottoinsieme del diritto societario contraddistinto da principi autonomi ed enfatizzando il principio organizzativo e l’esigenza di stabilità dell’agire dell’impresa esercitata in forma societaria.

Presupponendo l’azione di annullamento delle delibere assembleari la sussistenza della qualità di socio dell’attore sia al momento della proposizione della domanda che al momento della decisone della controversia, è inammissibile detta azione da parte del socio che abbia medio tempore perduto tale sua qualità a seguito di esclusione, avendo il medesimo perso legittimazione ed interesse all’impugnazione della delibera stessa, tranne nel caso in cui il venir meno della qualità di socio sia diretta conseguenza della delibera la cui legittimità egli contesta.

a cura di Silvia Ceci

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