Osservatorio Veneto del Diritto d'Impresa

Centro Studi "Giulio Partesotti"

Responsabilità degli amministratori per danno diretto a terzi

Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 30 marzo 2023, n. 576/2023

L’esercizio da parte della procedura di Liquidazione Coatta amministrativa dell’azione di responsabilità nei confronti degli organi gestori ex art. 2392 c.c. ed eventualmente anche ex art. 2394 c.c. non toglie al terzo il diritto di agire contro detti organi per il danno diretto che gli illeciti gestori possano avergli arrecato.

La costruzione di un addebito ex art. 2395 c.c. per danno diretto commesso dagli amministratori richiede la identificazione di quali furono gli amministratori che in concreto, violando i criteri che la Banca era tenuta ad applicare (vuoi normativi, vuoi da essa stabiliti, al fine di assicurare la parità di trattamento) avessero leso, con il deliberare l’accoglimento dell’uno o dell’atro ordine di riacquisto, il diritto di parte attrice a ottenere il rimborso, accogliendo altre richieste quando invece le richieste di parte attrice avrebbero dovuto, secondo tali regole, e avrebbero potuto in concreto, essere soddisfatte.

La soddisfazione di terzi quale causa di indebito depauperamento della banca, con conseguente indisponibilità di risorse per la soddisfazione della attrice, configurerebbe una fattispecie di illecito gestorio cagionante un mero danno indiretto.

a cura di Stefania Traniello Gradassi

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