Osservatorio Veneto del Diritto d'Impresa

Centro Studi "Giulio Partesotti"

Durata in carica del CDA: non coincidenza con l’esercizio sociale

Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 29 marzo 2023, n. 564/2023

Il Cda scade non al termine dell’esercizio, bensì al momento dell’approvazione del bilancio riguardante quel medesimo esercizio, in conformità alla previsione contenuta all’art. 2383, 2° comma, c.c. (in base al quale gli amministratori non scadono l’ultimo giorno dell’ultimo esercizio, ma alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica).
L’ “annualità” è pertanto il periodo di tempo, di durata variabile, ricompreso tra l’approvazione di un bilancio e l’altro, che non coincide con l’esercizio sociale. A tale periodo di tempo va dunque parametrato il compenso spettante agli amministratori.

A cura di Stefania Luppari

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