Osservatorio Veneto del Diritto d'Impresa

Centro Studi "Giulio Partesotti"

Utilizzabilità del criterio di determinazione del danno in misura pari alla differenza tra attivo e passivo fallimentare anche per le procedure iniziate prima dell’art. 2486 comma 3 c.c.

Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa 13 febbraio 2023, n. 293/2023

  • La mancanza di scritture contabili non è di per sé sufficiente a giustificare la condanna dell’amministratore al risarcimento del danno secondo il criterio deficit fallimentare occorrendo il compimento di condotte di mala gestio, in violazione dei doveri dell’amministratore, idonee a causare un danno patrimoniale, mentre la assenza di scritture contabili viene in rilievo ai fini della determinazione del danno secondo il criterio equitativo, nel caso in cui vi sia impossibilità di quantificare diversamente detto danno.
  • Nell’azione ex art 146 L.F. svolta dal Fallimento, che cumula l’azione sociale e quella dei creditori sociali, in ragione della natura contrattuale della prima spetta al Fallimento l’onere di allegare la mala gestio dell’amministratore idonea causalmente a determinare il danno ed all’amministratore dimostrare e provare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, l’osservanza dei doveri e l’adempimento degli obblighi imposti dalla sua carica.
  • Nell’azione di responsabilità esercitata dal Fallimento nei confronti degli amministratori, in caso di mancanza delle scritture contabili e di altri elementi che consentano di determinarlo esattamente, il danno può essere determinato equitativamente in misura pari alla differenza tra attivo e passivo fallimentari anche in relazione a atti di mala gestio precedenti all’entrata in vigore dell’art. 2486 comma 3 ultimo periodo c.c., posto che detto criterio era già stato in precedenza elaborato ed applicato in via giurisprudenziale.

A cura di Luca Vedovato

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