Osservatorio Veneto del Diritto d'Impresa

Centro Studi "Giulio Partesotti"

Natura solidale della responsabilità degli amministratori e dei sindaci

Tribunale Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa 13 febbraio 2023, n.303/2023

La responsabilità degli amministratori e dei sindaci di società ha natura solidale, ai sensi dell’art 1292 c.c., e tale vincolo sussiste – tanto quando la responsabilità sia contrattuale, quanto ove sia extracontrattuale – anche se l’evento dannoso sia collegato da nesso eziologico a più condotte distinte, ciascuna delle quali abbia concorso a determinarlo, restando irrilevante, nel rapporto con il danneggiato, la diversa valenza causale. Pertanto, in caso di transazione fra uno dei coobbligati ed il danneggiato, l’art 1304, primo comma, c.c. si applica soltanto se la transazione abbia riguardato l’intero debito solidale, mentre, laddove l’oggetto del negozio transattivo sia limitato alla sola quota del debitore solidale stipulante, la norma resta inapplicabile, così che, per effetto della transazione, il debito solidale viene ridotto dell’importo corrispondente alla quota transatta, producendosi lo scioglimento del vincolo solidale tra lo stipulante e gli altri condebitori, i quali, di conseguenza, rimangono obbligati nei limiti della loro quota.

a cura di Chiara Follador

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