Osservatorio Veneto del Diritto d'Impresa

Centro Studi "Giulio Partesotti"

Pubblicità ed efficacia sanante ex art. 2500 ter c.c. Deroga al principio unanimistico ex art. 2252 c.c.

Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa 05 gennaio 2023, n. 35/2023

  • La regola posta dall’art. 2500 bis c.c., a tutela della stabilità della decisione di trasformazione, secondo cui l’invalidità dell’atto di trasformazione non può essere pronunciata eseguita la pubblicità costitutiva prevista dall’art. 2500 c.c., deve analogamente trovare applicazione unicamente alla decisione di trasformazione e non alle eventuali decisioni contestuali, adottate quindi prima dell’efficacia della trasformazione medesima, di modificazione del contratto sociale.
  • L’iscrizione al registro imprese può avere efficacia sanante per le deliberazioni di modifiche statutarie che sono rese necessarie dalla trasformazione, ma non per quelle che sono da questa meramente occasionate, non ricorrendo per queste ultime alcuna esigenza di stabilizzazione degli effetti, essendo esse ininfluenti sull’organizzazione del nuovo tipo societario, inoltre una volta esclusa l’efficacia sanante dell’iscrizione al registro imprese, la modifica statutaria non coessenziale e necessaria per il tipo societario prescelto non potrà neppure subire, a norma dell’art. 2500 ter c.c., la deroga al principio unanimistico previsto dall’art. 2252 c.c.

A cura di Stefania Traniello Gradassi

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