Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 09 gennaio 2023, 4476/22 RG
Non ha rilievo alcuno l’eventuale possibile situazione di stallo societario in considerazione della suddivisione paritaria del capitale tra due soci di Srl ai fini della ammissibilità del ricorso d’urgenza per la revoca dell’amministratore autoproclamatosi con iscrizione della sua nomina a registro imprese, il quale abbia posto in essere una condotta gestoria in evidente pregiudizio per la società amministrata e con effetti potenzialmente pregiudizievoli anche per l’altro socio ricorrente.
Diversamente nel caso di soci paritetici di Srl, in caso di conflitto, sarebbe concesso ad un amministratore unico di agire “legibus solutus” anche in pregiudizio dell’interesse sociale, purché la società non incorra in una causa di scioglimento.
(Il Tribunale nel caso di specie ha disposto la revoca ex art. 700 Cpc di una amministratore di srl che aveva esautorato il precedente amministratore, ostacolato in ogni modo l’attività produttiva della società favorendo terzi a lui riconducibili con grave danno per la società amministrata)
a cura di Mario Furno