Osservatorio Veneto del Diritto d'Impresa

Centro Studi "Giulio Partesotti"

Azione di responsabilità: presupposti e prova del danno. Inapplicabilità della postergazione ai finanziamenti eseguiti da amministratori di fatto

Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 05 gennaio 2023  8634/22 RG

Nell’azione cautelare promossa dalla procedura fallimentare e prodromica alla azione di responsabilità per mala gestio nei confronti degli amministratori, anche di fatto, della società poi fallita, risulta scarsamente compatibile, ai fini della prova del danno l’esplorazione dei bilanci alla luce del criterio della differenza dei patrimoni netti, quale unico criterio proposto dalla curatela.

L’applicazione del criterio richiede infatti, che, individuato il momento della perdita di patrimonio, si rediga un bilancio in ottica liquidatoria riferito a tale momento confrontando il netto patrimoniale risultante con il bilancio redatto secondo i medesimi criteri riferito alla data di fallimento o al momento in cui l’organo gestorio avrebbe dovuto attivarsi in adempimento al criterio della mera conservazione dei valori sociali. 

In tema di finanziamenti postergati, non si può estendere l’applicazione dell’art. 2467 c.c., per il tramite dell’art. 2497 quinques c.c., ai versamenti eseguiti dagli amministratori, né tantomeno ai versamenti eseguiti dagli amministratori di fatto

(il Tribunale, nel caso di specie, rilevando la mancata allegazione, predisposizione e produzione da parte della curatela dei bilanci riqualificati in ottica liquidatoria ha rigettato la misura cautelare richiesta così come con riferimento all’avvenuto rimborso di finanziamenti eseguiti a favore dell’amministratore di fatto).

 a cura di  Mario Furno

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