Osservatorio Veneto del Diritto d'Impresa

Centro Studi "Giulio Partesotti"

Efficacia dell’iscrizione dell’atto di fusione nel registro delle imprese

Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa 01 agosto 2022 n. 1440/2022

L’iscrizione dell’atto di fusione societaria presso gli uffici del registro dei luoghi ove si trovano le sedi delle società partecipanti alla fusione e di quella risultante dalla fusione, ai sensi dell’art. 2504 cod. civ. ha efficacia sanante, a mente dell’art. 2504 ter cod. civ., tanto con riguardo ai vizi sostanziali dell’atto quanto con riguardo ai vizi formali e procedimentali, comportando, quindi, per il Giudice l’impossibilità non solo di disporre la cancellazione, vieppiù con effetti retroattivi, delle intervenute iscrizioni, ma di rimuovere gli effetti ormai consolidatisi della fusione e, quindi, di dichiarare l’invalidità della stessa operazione, fermo restando che la questione sulla validità dell’atto di fusione conseguente alla sua iscrizione nel registro delle imprese rimane distinta dalla diversa questione della sua opponibilità o meno ai creditori (nella specie il Tribunale ha dichiarato la piena validità ed efficacia dell’atto di fusione ancorché l’iscrizione presso gli uffici del registro competenti ai sensi dell’art. 2504 cod. civ. fosse avvenuta in forza di una certificazione rilasciata dal Tribunale erroneamente attestante la mancata proposizione di opposizioni da parte dei creditori).

a cura di Antonio Franzoi

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