Osservatorio Veneto del Diritto d'Impresa

Centro Studi "Giulio Partesotti"

Disponibilità e derogabilità, da parte dello statuto, del diritto dell’amministratore al compenso

Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa 22 giugno 2022, n. 1172/2022

L’amministratore di società acquisisce il diritto ad essere compensato per l’attività svolta in esecuzione dell’incarico affidatogli con l’accettazione della carica. Tale diritto, tuttavia, è disponibile e può essere derogato da parte dello statuto, con una clausola che condizioni il diritto al compenso al conseguimento di utili, ovvero sancisca la gratuità dell’incarico, e ciò in ragione del rapporto di immedesimazione organica tra la società di capitali ed il suo amministratore che comporta la non applicazione dell’art. 36 Cost. e dell’art. 409, comma 1, n. 3), del c.p.c.

La gratuità dell’incarico può discendere, oltre che dallo statuto o da accordo inter partes, pure dalla rinuncia, anche preventiva, da parte dell’interessato, che deve però essere desumibile da un comportamento concludente del titolare che ne riveli in modo univoco la volontà abdicativa, non essendo a ciò sufficiente la mera inerzia o il silenzio.

a cura di Giorgio Toso

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