Osservatorio Veneto del Diritto d'Impresa

Centro Studi "Giulio Partesotti"

Oggetto dell’onere della prova in capo al terzo in caso di azione ex art. 2395 cc

Tribunale di Venezia Sezione specializzata in Materia di Impresa, 25 marzo 2022 n. 589/2022

In pendenza di concordato preventivo l’azione promossa dal singolo creditore ex art. 2394 cc è inammissibile rimanendo esperibile solo ed esclusivamente l’azione ex art. 2395 cc. A tal fine non è sufficiente la prova che gli amministratori abbiano tenuto una condotta inadempiente ai propri doveri sociali che abbia inciso sul patrimonio della società, necessitando per contro di un quid pluris: ossia è necessario che il danno causato al terzo sia diretto (non mero riflesso del danno al patrimonio sociale), e sia altresì legato dal nesso di causalità immediata con i comportamenti illeciti colposi e dolosi dell’amministratore che vadano oltre la mera inadempienza contrattuale, la quale genera solo responsabilità della società in conseguenza del rapporto di immedesimazione organica dell’amministratore con la società medesima (nella specie, in difetto di prova del nesso di causa tra falsità di bilancio – pur riscontrata – e induzione alla stipula del contratto con il terzo asseritamente danneggiato dall’inadempimento al medesimo, il Tribunale ha respinto la domanda risarcitoria ex art. 2395 cc).

a cura di Mario Furno

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