Osservatorio Veneto del Diritto d'Impresa

Centro Studi "Giulio Partesotti"

Bilancio abbreviato e requisito della chiarezza. Accantonamento a fondo rischi in presenza di un credito litigioso.

Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa 4 marzo 2022 n. 388/2022

In ipotesi di bilancio abbreviato il requisito della chiarezza, pur operante, va declinato alla luce delle norme che lo regolano e segnatamente di quanto previsto dall’art. 2435 bis, comma 5 c.c., che definisce il contenuto obbligatorio della nota integrativa del bilancio d’esercizio abbreviato e consente di omettere l’indicazione di varie informazioni (non ritenute dunque incidenti sulla chiarezza) tra cui le indicazioni richieste al numero 7 dell’art 2427 c.c. relativamente alla composizione della voci ratei, risconti “altri” fondi. Non si può ritenere che in presenza di cd. credito litigioso, la sola pendenza del procedimento civile avente ad oggetto detto preteso credito faccia sorgere l’obbligo di appostare in bilancio un fondo per il rischio del pagamento necessitando che per contro vi siano connotazioni di “certezza” o “probabilità” del futuro debito (fattispecie relativa ad eccepita chiarezza di bilancio sociale rispetto alla mancata appostazione in bilancio di un credito litigioso rispetto al quale la soccombenza della società convenuta, alla luce degli atti di causa da questa allegati, è stata valutata remota o al più meramente possibile).

A cura di Stefania Luppari

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