Osservatorio Veneto del Diritto d'Impresa

Centro Studi "Giulio Partesotti"

Azione revocatoria promossa nei confronti dell’ex socio unico di srl. Azione di simulazione e onere della prova

Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa 15 febbraio 2022, n. 268/2022

È suscettibile di revocatoria ex art. 2901 c.c. la rinuncia del socio al diritto di opzione sull’aumento di capitale a lui spettante (nella fattispecie a titolo gratuito), con conseguente possibilità del creditore di soddisfarsi sul diritto rinunciato, senza che rilevi il termine fissato dalla delibera di aumento per l’esercizio del diritto di opzione e purché tale diritto abbia un valore autonomo e sia suscettibile di essere piazzato sul mercato secondo le regole di circolazione delle quote proprie della singola società. Nel sussistere di tale requisito l’esecuzione deve seguire il procedimento di cui all’art. 2471 c.c.

Agli effetti dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c., deve ritenersi lesivo del credito anteriore anche l’atto oneroso che sia collegato con uno o più atti successivi, in modo da risultare tutti convergenti, per il breve periodo di tempo in cui sono stati compiuti o per altre circostanze, al medesimo risultato lesivo; in tal caso il creditore che agisca in revocatoria non è tenuto ad impugnare l’ultimo o gli ultimi atti con i quali si sia perfezionata la totale distruzione della garanzia del suo credito, ma può rivolgere la propria impugnativa contro quello più significativo da un punto di vista economico o che meglio riveli gli elementi della frode.

Qualora nelle more dell’instaurazione del giudizio ex art. 2901 c.c. i terzi beneficiari degli atti revocabili pongano in essere atti diretti a sottrarre il bene per cui è causa al soddisfacimento coattivo delle ragioni del creditore, quest’ultimo potrà proporre domanda di risarcimento di natura extracontrattuale, il cui danno sarà liquidabile anche in via equitativa (fattispecie relativa al recesso dalla s.r.l. del terzo acquirente la quota del socio debitore).

È onere della parte attrice che invochi la simulazione assoluta o relativa di taluni atti effettuati dal proprio debitore socio unico di s.r.l. allegare specificamente e nel rispetto delle preclusioni processuali le circostanze a sostegno della non effettività degli atti simulati, senza peraltro soggiacere, quale terzo, ai limiti di prova valevoli tra le parti ex art. 1417 c.c. (fattispecie relativa alla rinuncia del socio al diritto di opzione in occasione dell’aumento del capitale societario e alla cessione della propria quota sociale in favore dei figli).

A cura di Stefania Luppari

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