Osservatorio Veneto del Diritto d'Impresa

Centro Studi "Giulio Partesotti"

Responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori sociali e onere della prova

Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 7 febbraio 2022, n. 154/2022

La responsabilità degli amministratori di una società di capitali, nei confronti dei soci o dei terzi che abbiano stipulato un contratto con la società, non discende automaticamente dalla predetta loro qualità né dall’inadempimento ad obblighi derivanti dal contratto stipulato dalla società, essendo viceversa necessaria, trattandosi di responsabilità extracontrattuale, l’allegazione e la prova della condotta colposa o dolosa degli amministratori medesimi (che trascenda, dunque, il mero inadempimento contrattuale); l’allegazione del danno incidente direttamente sulla sfera del socio o del terzo; l’allegazione del nesso di causalità, per cui il suddetto danno deve risultare conseguenza immediata e diretta della condotta illecita perpetrata dagli amministratori.

Nell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di una spa in concordato preventivo, promossa dal creditore sociale ai sensi degli artt. 2394 e 2486 c.c., grava sull’attore fornire la prova della dedotta perdita del capitale e dello stato di insolvenza della società in epoca antecedente all’assunzione di obbligazioni di pagamento nei suoi confronti. In particolare, per poter espletare la consulenza tecnica, è necessario che siano state acquisite in causa, anche mediante l’ordine di esibizione, tutte le scritture contabili della società, non potendo essere recepite acriticamente in giudizio le valutazioni espresse dal commissario giudiziale nella propria relazione ex art. 72 l. fall.

Nel processo civile, una volta maturate le preclusioni istruttorie, il consulente tecnico può sempre acquisire da terzi la prova di fatti tecnici accessori o secondari, rispetto a quelli dedotti dalle parti a fondamento delle proprie domande o eccezioni; viceversa, la prova dei fatti principali, costitutivi delle domande e delle eccezioni proposte, può essere validamente acquisita, al di fuori dell’ipotesi disciplinata dall’art. 198, comma 2, c.p.c., solo ove non possa oggettivamente essere fornita dalle parti con i mezzi tradizionali (nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che parte attrice avrebbe potuto procurarsi, mediante l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., i documenti contabili su cui far svolgere la consulenza tecnica).

a cura di Elisa Cendron

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