Osservatorio Veneto del Diritto d'Impresa

Centro Studi "Giulio Partesotti"

La clausola di mero gradimento e il diritto di recesso nella srl

Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 7 febbraio 2022, n. 171/2022

La norma dell’art. 2469, comma 2, c.c. deve essere interpretata in conformità alla sua ratio ispiratrice che consiste nell’evitare che il socio rimanga “prigioniero” della società: pertanto, in presenza di clausole statutarie che subordinino il trasferimento della partecipazione al mero gradimento di organi sociali, soci o terzi, il diritto di recesso può essere esercitato solo qualora venga negato il gradimento.

In assenza dei presupposti costitutivi del relativo diritto, il recesso è ab origine inefficace.

a cura di Elisa Cendron

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